Centrale Rischi Banca d’Italia

La Centrale Rischi di Banca d’Italia (in gergo bancario spesso denominata “CR”) è un sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia che raccoglie le informazioni fornite dagli istituti di credito (ovvero banche e società finanziarie) sui crediti e sulle garanzie che esse concedono ai loro clienti (persone fisiche e giuridiche).

La Centrale Rischi di Banca d’Italia, è di fatto un gigantesco archivio di informazioni relativo ai debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. La Centrale Rischi è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari.

Il sistema prevede una soglia di rilevazione: il cliente è segnalato se l’importo che deve restituire all’intermediario è pari o superiore a 30.000 euro; questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente è in sofferenza.

E’ importante segnalare che gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in Centrale Rischi quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito. La classificazione presuppone che l’intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.

La Banca d’Italia comunica agli intermediari partecipanti l’indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento che hanno ricevuto e la regolarità o meno dei loro pagamenti.

Gli intermediari possono chiedere informazioni anche su soggetti non clienti ma che hanno presentato una domanda di finanziamento o stanno per rilasciare una garanzia e potrebbero, quindi, diventare loro clienti, esclusivamente per valutarne il merito di credito, cioè la capacità del cliente di rimborsare il finanziamento.

Centrale Rischi Fatture CreditChain: la differenza

Al momento l’unico sistema che permette alle banche di controllare la validita’ o meno di una fattura presentata da un’azienda italiana per richiesta di credito per anticipo fatture è CreditChain, l’innovativa piattaforma software inventata e brevettata dalla software house Smiling Srl.

Gli scopi della Centrale Rischi di Banca d’Italia

Gli obiettivi della Centrale Rischi sono principalmente i seguenti:

  • migliorare il processo di valutazione del merito di credito; i dati della CR forniscono infatti la “storia creditizia” di un cliente, cioè la descrizione dei suoi comportamenti nell’ambito dei rapporti di finanziamento;
  • innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari;
  • rafforzare la stabilità del sistema finanziario.

La Centrale Rischi favorisce l’accesso al credito per la clientela “meritevole”: chi ha una buona “storia creditizia” è più facile che ottenga un finanziamento e a condizioni migliori. Questo ovviamente in linea teorica, perche’ poi nei fatti sono le banche che concedono (o meno) prestiti sulla base delle proprie scelte imprenditoriali.

Sia le persone fisiche che le imprese possono accedere gratuitamente ai dati registrati a proprio nome nella Centrale Rischi presentando una specifica richiesta, ovvero utilizzando la piattaforma “Servizi online“, selezionando il box “Richiedi i dati”, oppure utilizzando il link diretto al servizio online CR. La piattaforma consente di richiedere i dati mediante identificazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) al fine di accedere a uno spazio personale dal quale si può compilare e inoltrare la richiesta di accesso ai dati e consultare e esportare le risposte,

I dati della Centrale Rischi sono riservati; la Banca d’Italia prescinde dal consenso degli interessati per il loro trattamento, in quanto svolge tale attività per finalità di interesse pubblico (art. 6, lettera e) del GDPR). Anche gli intermediari partecipanti sono esonerati (art. 6, lettera c) del GDPR) dall’obbligo di acquisizione del consenso degli interessati in quanto la comunicazione dei dati alla Centrale Rischi è effettuata sulla base di apposita norma di legge, in osservanza dell’art. 2-ter del Codice privacy.

Correttezza dei dati e Arbitro Finanziario

Le banche e le società finanziarie sono responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla Centrale Rischi. Per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l’interessato deve rivolgersi direttamente all’intermediario che è tenuto a cancellare e correggere le segnalazioni errate nel più breve tempo possibile.

In caso di problemi o contestazioni, il cliente persona fisica o giuridica può presentare un reclamo direttamente all’intermediario, ricorrere a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario – ABF) oppure rivolgersi al giudice ordinario. Maggiori informazioni sugli esposti sono disponibili nell’apposita pagina del sito.

In Italia esistono altre basi dati sul credito gestite da soggetti privati e alle quali gli intermediari partecipano su base volontaria. Sono i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), come Crif, Experian, CTC, Assilea. La Banca d’Italia non supervisiona in alcun modo i SIC; il loro funzionamento è disciplinato dal codice di condotta consultabile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali Garante della Privacy

Informazioni utili

L’accesso ai dati della Centrale dei rischi della Banca d’Italia da parte dei diretti interessati ovvero persone fisiche e giuridiche è gratuito.

Normalmente la Banca d’Italia fornisce una risposta entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di accesso ai dati della Centrale dei rischi.

Nel caso di richieste di accesso presentate da un delegato per conto di persone giuridiche, la risposta verrà fornita entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta e i dati verranno recapitati direttamente alla persona giuridica delegante.

Le società iscritte al Registro delle Imprese possono sottoscrivere sulla piattaforma “Servizi online” un abbonamento per ricevere mensilmente i dati della CR al proprio indirizzo PEC. L’abbonamento è gratuito e ha la durata di un anno; è rinnovabile alla scadenza e può essere revocato in ogni momento. Il servizio può essere sottoscritto esclusivamente dal legale rappresentante munito di SPID o CNS o CIE. Per avviare l’abbonamento il legale rappresentante deve richiedere i dati della società riferiti all’ultima data disponibile.

I dati della Centrale dei rischi sono riservati e coperti dal segreto d’ufficio. Non possono essere né divulgati, né comunicati a soggetti diversi dal diretto interessato o altro soggetto legittimato.
Le dichiarazioni false e mendaci rese nella compilazione della richiesta di accesso ai dati della Centrale dei rischi, come la dichiarazione di una qualifica che non si riveste, sono segnalate dalla Banca d’Italia all’autorità competente (denuncia Autorità Giudiziaria e, se ricorrono i presupposti, al Garante per la Protezione dei dati personali).

In caso di dichiarazioni false, la Banca d’Italia sospende l’accesso ai dati della Centrale Rischi per l’utenza SPID/CNS/CIE la prima volta per due anni e successivamente in via definitiva.

Con che frequenza sono aggiornati i dati?

Gli intermediari (banche e società finanziarie) trasmettono le segnalazioni alla Centrale dei rischi con cadenza mensile. Inviano le segnalazioni entro il 25° giorno del mese successivo alla data di riferimento; queste sono disponibili di norma i primi giorni del mese ancora successivo. Ad esempio, i dati relativi ad agosto, sono trasmessi dagli intermediari entro il 25 settembre e sono poi resi disponibili i primi di ottobre.

A quale periodo si riferiscono le segnalazioni consultabili dagli intermediari?

Gli intermediari possono consultare le informazioni della CR al massimo per gli ultimi 36 mesi disponibili. Per esempio, se una banca o una società finanziaria chiede il 9 luglio 2010 i dati di un cliente al quale vorrebbe concedere un credito, potrà ottenere i dati riferiti alle 36 date contabili mensili che vanno dal 30 giugno 2007 al 31 maggio 2010 (ultima data disponibile).

Che cosa succede se nei dati della Centrale Rischi Banca d’Italia c’è un errore?

Gli intermediari sono responsabili dell’esattezza delle segnalazioni alla Centrale Rischi. Devono correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d’Italia. Questa le registra nei propri archivi e le comunica immediatamente per via telematica a tutti gli intermediari che hanno ricevuto informazioni sui soggetti interessati dalle correzioni.

Chi richiede i propri dati riceve anche le correzioni che hanno avuto nel tempo.

Da segnalare che negli ultimi anni le banche – nell’ambito delle operazioni di anticipo fatture – spesso segnalano come insoluti in Centrale Rischi anche i pagamenti ricevuti da un’azienda su un conto corrente differente da quello della banca che ha anticipato la fattura. Nonostante le disposizioni di Banca d’Italia in merito non prevedano questo tipo di segnalazioni.

Si può richiedere alla Banca d’Italia la cancellazione dei propri dati dalla CR?

Chi ritiene inesatte le proprie informazioni presenti in CR può chiedere di correggerle direttamente all’intermediario che le ha segnalate.

Se la Banca d’Italia ha notizia di possibili errori, chiede agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle.

Come avere chiarimenti o presentare un reclamo?

Per ogni informazione e chiarimento sulle segnalazioni alla CR il cliente si può rivolgere agli intermediari con cui ha il finanziamento.

In caso di contestazione, il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, che è tenuto a rispondere entro 60 giorni. Se l’intermediario non risponde o la risposta non è soddisfacente, il cliente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che decide sul singolo caso. L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie che offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice (solo 20 euro, restituiti al ricorrente se la decisione gli è favorevole). Il ricorso può essere presentato dal sito dell’ABF e non richiede l’assistenza di un avvocato.

Se si intende segnalare un comportamento irregolare o scorretto da parte di una banca o di una società finanziaria si può presentare un esposto alla Banca d’Italia anche tramite il servizio online messo a disposizione dalla Banca d’Italia nella sezione del sito Servizi al cittadino.

Quando la Banca d’Italia riceve un esposto sulle segnalazioni CR invita l’intermediario a verificare se i dati segnalati sono corretti e, se c’è un errore, a correggerli.

Le informazioni offrono il dettaglio dei finanziamenti ricevuti da banche e società finanziarie?

No. Le informazioni di CR riferite a ciascun cliente sono inviate dagli intermediari partecipanti secondo uno schema che raggruppa i finanziamenti in base alle loro caratteristiche, non è presente l’evidenza dei singoli rapporti di finanziamento ovvero le condizioni specifiche per ogni singolo prestito a ogni singola azienda.

La segnalazione di “sofferenza” può scaturire in modo automatico da un ritardo nei pagamenti all’intermediario?

No. Il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a “sofferenza”: per questa classificazione, l’intermediario deve tenere conto della situazione finanziaria complessiva del cliente.

Che obblighi hanno gli intermediari quando segnalano alla Centrale Rischi il cliente a sofferenza?

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che viene effettuata la segnalazione a “sofferenza”.

Nel caso in cui il cliente sia un consumatore, gli intermediari devono informarlo preventivamente, ai sensi dell’articolo 125 del T.U.B., quando comunicano per la prima volta informazioni negative (sia nel caso di segnalazione a sofferenza che di inadempimento persistente, ossia scaduto da più di 90 giorni).